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 STATUTO


1) E' costituita un'associazione denominata S.O.S. - SOLIDARIETA' IN ONCOLOGIA SAN MARCO - ZINGONIA - ONLUS in breve denominata anche come S.O.S. - SAN MARCO - ZINGONIA - ONLUS che si avvale dell'opera di volontariato dei soci. L'associazione è obbligata all'utilizzo, nella comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lu- crativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS" 

2) L'associazione ha sede in Osio Sotto, frazione Zingonia La sede inizialmente è istituita presso il Policlinico San Marco di Zingonia. Unità Operativa di Oncologia Medica. Successivamente il Consiglio direttivo senza che occorra una apposita delibera assembleare ha la facoltà di trasferire al- trove la sede dell'Associazione, purchè all'interno della provincia di Bergamo; ha altresì la facoltà di istituire sedi secondarie e uffici nell'ambito della provincia di Bergamo. 

3) L'associazione ha struttura democratica; non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà so ciale e culturale, individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalla Provincia e dagli altri Enti locali con l'apporto ori- ginale dell'attività di volontariato prestata per suo tramite dai suoi associati in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretto od indiretto. Gli associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; pos- sono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dagli organi del- l'associazione. Tutte le cariche elettive sono gratuite. L'associazione opera nel territorio della Regione Lombardia in provincia di Bergamo ed ha lo scopo di svolgere le seguen- ti attività istituzionali: 

Formazione al paziente 

-I volontari, opportunamente formati, offrono supporto pra-tico e informativo nella gestione di stomie, cateteri venosi centrali, cateteri vescicali, sondino naso gastrici, PEG 


-Attività di sportello Sociale

Accoglienza, informazione, sostegno per i familiari di persone ricoverate in reparto o che vengono curate in regime di Day Hospital. I volontari, anche interfacciandosi con i Ser- vizi Sociali presenti nel territorio di residenza dei paren- ti, danno informazioni ed orientano nell'avvio di pratiche quali la domanda d'invalidità civile, l'assegno di accompagnamento, la legge 104, il trasporto, il rilascio del contrassegno per l'auto, l'ottenimento dei benefici economici (voucher). Danno inoltre indicazioni relative ad Hospice o strutture di sollievo 

-Solidarietà e Magazzini Ausili 

L'associazione acquista e dona materiale sanitario (compresi farmaci ad alto costo o presidi che necessitano per le cure e per migliorare la qualità di vita del paziente) nel caso i SSN non sostenga il rimborso dei farmaci o in presenza di particolare indigenza del paziente. L'associazione dispone inoltre di un magazzino con ausiliari sanitari (letti, piantane, aspiratori, deambulatori) che vengono dati gratuitamente alle famiglie, entro poche ore dalla richiesta, ad integrazione della fornitura di presidi già garantiti dall'ASL 

-Attività di Sollievo 

I volontari organizzano e promuovono occasioni di sollievo e di incontro (recite teatrali, cene, galà benefici), al di fuori dei quotidiani luoghi di terapia, tra il personale dell'equipe curante, i pazienti e le famiglie; e svolgere le seguenti attività accessorie: 

-Attività di Segretariato 

I volontari sostengono ed integrano il personale del reparto nell'attività segretariale (comunicazione appuntamenti per visite, prenotazione esami) al fine di garantire un miglior servizio per il paziente: 

- sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie; 

- promuovere rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri. 

- elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche italiane (F.I.S.M.); 

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione promuo-ve la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regio- ni, le aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche. 

In ogni caso l'associazione non potrà mai effettuare attività diverse da quelle Istituzionali e da quelle ad esse diretta- mente connesse. 

4) Patrimonio e entrate dell'associazione 

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi tito- lo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e organismi nazionali o internazio- nali, da ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associa-zione stessa a qualunque titolo, dagli avanzi netti di ge- stione, dai rimborsi derivanti da convenzioni.Per l'adempi- mento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti risorse:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione (quote di iscrizione, quote annuali, contri- buti); 

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- dei contributi di privati e di Enti pubblici e privati, 

- dal ricavato di raccolte fondi occasionali fatte anche dalla cessione di beni di modico valore;

- di donazioni, eredità o legati destinati all'associazione. 

La quota annuale viene stabilità dal Consiglio Direttivo del- l’Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finan- 

ziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento origi- nario, salva la quota annuale stabilita dal Consiglio Diret- tivo; è comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsia- si entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra deter- minato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del- la associazione, può pertanto farsi luogo a restituzione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. 

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, se- gnatamente, non crea quote indivise di partecipazione tra- smissibili a terzi, nè per successione titolo particolare nè per successione a titolo universale. 

5) Soci 

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'Associa- zione. 

Sono aderenti all'Associazione:

- i soci promotori firmatari dell'atto costitutivo dell'asso- ciazione;

- i Soci Onorari

-i soci che con domanda di ammissione verranno accettati dal Consiglio Direttivo e verseranno al momento dell'iscrizione nel libro soci la quota di associazione determinata annual- mente dal Consiglio Direttivo 

Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche di maggiore età, sia giuridiche. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. 

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il di- ritto di voto nell'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria e l'obbligo di pagamento della quota di iscrizione. 

Gli associati hanno diritto alla partecipazione alle attività dell'Associazione con piena parità e di essere informati sul- le attività della stessa. 

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo della Associazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In ca- so di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. 

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei parteci- pi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'i- nizio del secondo mese successivo a quello nel quale il con- siglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. 

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associa- zione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea de- gli associati. 

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve conte- nere la motivazione per le quali l'esclusione sia stata deliberata. 

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclu- sione, può adire al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di e- sclusione rimane sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. 

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota an- nuale. 

Possono essere nominati "Soci onorari" eminenti personalità italiane o straniere di chiari meriti scientifici la cui ap- partenenza conferisce onore e prestigio all'Associazione. La nomina dei "soci onorari" deve essere notificata nella prima assemblea generale ordinaria che viene convocata dopo la pro- posta di nomina da parte del Consiglio Direttivo. 

6) Cessazione dell'appartenenza all'Associazione. L'appartenenza all'Associazione cessa:

- per scioglimento dell'Associazione

- per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; 

- per esclusione che viene deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo,

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre diciotto mesi del successivo anno solare; 

- nel caso il volontario abbia percepito compensi per la sua attività di volontariato;

- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità del-l'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali al-l'Associazione stessa. 

7) Organi dell'Associazione 

Sono organi dell'Associazione: 

l'Assemblea degli aderenti all'Associazione 

il Consiglio Direttivo 

il Presidente del Consiglio Direttivo 

il Vice Presidente del Consiglio Direttivo 

il Tesoriere 

8) Assemblea degli associati 

L'assemblea è composta da tutti i soci (promotori, onorari, ordinari) iscritti ed in regola col pagamento delle quote. 

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione; ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Le deliberazioni assembleari legalmente adottate

obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dal- le norme generali vigenti. 

L'Assemblea determina inoltre le linee generali dell'attività ed è competente ad accettare donazioni, eredità e legati de- terminando tempi e modalità della destinazione dei beni per fini dell'Associazione. 

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. 

La convocazione, con relativo ordine del giorno, dovrà essere effettuata con preavviso di 15 giorni antecedenti quello fis- sato per l'assemblea, a mezzo lettera raccomandata o comuni- cazione scritta spedite tramite fax, mail, acquisendo la pro- va dell'avvenuto ricevimento, o mediante pubblicazione su un quotidiano locale ovvero ancora su notiziario periodico edito dall'Associazione. Essa ha luogo nella sede dell'associazione o in altro luogo del territorio regionale secondo quanto in- dicato nell'avviso di convocazione. 

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. 

L'assemblea ordinaria delibera: 

- sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, all'in- terno del quale vengono nominati il Presidente, il Vice Pre- sidente e il Tesoriere; 

- sull'approvazione del programma di attività dell'associa- zione

- sull'approvazione del bilancio da redigersi osservando le disposizioni del DPR 22-12-1986 n.917 (TUIR) e delle altre leggi anche Regionali che regolano l'attività degli enti non commerciali;

- su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Diretti- vo che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordi- naria. 

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale come previsto al- l'art.16 del presente Statuto. 

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, all'apertura di ogni seduta, nel caso di assenza del Presidente del Consiglio Di- rettivo che assume la Presidenza senza necessità di nomina, eleggono un Presidente e un Segretario che dovranno redigere e sottoscrivere il verbale finale. 

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ai fini del regolare svolgimento e buon andamento della vita associativa. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è rego- larmente costituita in unica adunanza, con l'intervento di persona o per delega scritta, del 70% dei soci. L'Assemblea ordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioran- za (50% più uno) degli intervenuti in proprio o per delega, nel limite di una sola, mentre l'Assemblea straordinaria de- libera col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci intervenuti in proprio o per delega. La delega scritta resta agli atti dell'Associazione; ciascun socio può rappresentare non più di un associato. 

9) Consiglio Direttivo 

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo elet- to tra i soci, nominato dall'Assemblea degli associati e com- posto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consi- glio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere. 

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette, se convocate dal Presidente di sua iniziativa o se convocate da almeno tre consiglieri. 

Le riunioni dovranno essere indette almeno quattro voltel'anno, preferibilmente ogni tre mesi. 

Le riunioni saranno tenute nella sede dell'Associazione o in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Con- siglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due vice Presidenti; qualora non sia presente nemmeno un vice Presidente, esso è presieduto da un Consigliere designa- to dalla maggioranza dei presenti. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Il Consiglio Direttivo ha tut- te le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straor- dinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea. Il Con- siglio direttivo ha facoltà di nominare "socio onorario" an- che persone, non associate, che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione, anche nell'ese- cuzione degli incarichi loro affidati. 

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente, al Segretario e ad altri membri anche disgiuntamente, determinando i limiti di tale delega. 

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare altri membri quando, durante il mandato, per qualsiasi ragione vengano mancare alcuni di quelli in carica; i membri cooptati dovran- no essere nominati seguendo la graduatoria in ordine decre- scente tra i primi non eletti. I membri così cooptati reste- ranno in carica fino alla prossima assemblea che potrà con- fermarli in carica o nominare altri fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. 

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Segretario;

- per decesso;

- per scadenza del mandato. 

10) il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. 

Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione, in caso di impedimento, solo all'interno degli appartenenti al Consiglio stesso. 

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base della di- rettive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività com- piuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, in casi eccezionali di necessità e di urgenze il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal ca- so deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. 

Il presidente convoca l'assemblea, il consiglio direttivo ed il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la ne- cessità. 

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di i- donei relazioni. 

11) Il Vice Presidente 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua at- tribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presiden- te costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presi- dente. 

12) Libri dell'Associazione 

Oltre alle tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Asso- ciazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle delibe- razioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo, nonchè il libro degli aderenti all'Associazione. 

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assem- blee, del Consiglio Direttivo, del comitato esecutivo nonchè del libro degli aderenti all'Associazione. 

13) Il Tesoriere 

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, con- trolla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventi- vo secondo le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi in materia di enti non commerciali. 

Il Tesoriere ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni, in appoggio alle predette operazioni, ai fini del regolare a- dempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti. 

14) Bilancio 

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'Esercizio Sociale; 

- il rendiconto economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di ge- stione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita del- l'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribu- zione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 

15) Avanzi di gestione

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di ge- stione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

16) Scioglimento 

E' fatto obbligo devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre or- ganizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al- l'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sal- vo diversa destinazione imposta dalla legge. 


17) Clausola Compromissoria 

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbi- tro non socio amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbi- trato irrituale. 

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti conten- denti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro prov- vederà il Presidente del Tribunale di Bergamo. 

18) Legge applicabile 

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statu- to, si deve far riferimento alle leggi vigenti ed alle norme in materia di enti non commerciali contenute nel Codice Civi- le e nelle Leggi speciali Statali e Regionali in materia. 

F.TO MARZIA DONATELLA KIENLE 

F.TO GIOVANNI MARASA' Notaio (L.S.)